La presente per rammentare che a decorrere dal 21.12.2021 – data di entrata in vigore della LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – a fronte delle previsioni di cui al comma 7 ter dell’art. 37 D. Lgs 81/2008, le attività formative afferenti alla figura del preposto devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
A fronte di ciò, fermi restando i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 1 del 16.2.2022 dell’INL – ove è specificato che “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021” – reputiamo opportuno sollecitare, ove non già fatto, la programmazione dei corsi di aggiornamento per i preposti, effettuati prima del 31.12.2021 e che secondo l’interpretazione letterale della citata norma occorre ripetere con cadenza almeno biennale.
Fonte: ANFOS
norma occorre ripetere con cadenza almeno biennale.
Fonte: ANFOS