Visto il Decreto Legge che formalizza l’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, si riportano di seguito le misure indicate per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore privato:
- A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori (del settore privato; i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti) saranno tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi (si vedano in nota 1 le condizioni di possesso del Certificato Verde) ad eccezione dei soggetti esonerati..
- Il possesso e l’esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
- I Datori di Lavoro devono assicurare il rispetto delle prescrizioni a partire dal 15 ottobre 2021, ovvero:
- Entro il 15 ottobre definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche (definibili meglio dopo pubblicazione delle linee guida).
- Effettuare i controlli dovranno preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro (si veda nota 2 per modalità verifica all’accesso) e, nel caso, anche a campione.
- Nomina formale del/dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Non consentire l’accesso ai luoghi di lavoro (ivi inclusi i cantieri presso i clienti) ai lavoratori che comunicano di non avere la Certificazione Verde o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro (ivi inclusi quelli esterni che vogliano accedere). Tali lavoratori vanno considerati per il loro DDL assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.
Le sanzioni
Il regime sanzionatorio può essere così schematizzato:
- Violazione: Comunicazione (deve ritenersi: prima dell’accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 Sanzione: Assenza ingiustificata, Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. Durata: Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
- Violazione: Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro Sanzione: Assenza ingiustificata; Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa; Sospensione della
retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. Durata: Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
- Violazione: Imprese con meno di 15 “dipendenti” (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni Sanzione: Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni; Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta. Durata: Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
- Violazione: Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green pass. Sanzione: Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Violazione: Mancato controllo da parte del datore di lavoro. Sanzione: Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Violazione: Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021). Sanzione: Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- nota 1) il lavoratore deve essere in almeno una delle seguenti condizioni a meno che risulti esonerato (tali disposizioni non si applicano infatti ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute):
- certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 certificata attraverso certificazione verde COVID-19 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare (con validità 72 ore) o antigenico rapido (con validità 48 ore) con risultato negativo al virus Sars-CoV-2.
- nota 2) al momento non sono state date indicazioni specifiche sulle modalità di controllo del possesso del Green pass.
Si suggerisce di valutare l’utilizzo dell’app https://www.dgc.gov.it/web/app.html già predisposta per l’accesso a strutture quali palestre, ristoranti, ecc. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare.