Il 02 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
• l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
• lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
• Obbligo di informazione per tutti i lavoratori esposti, non solo gli addetti antincendio, sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di pericolo.
Cambia la frequenza dell’aggiornamento
Una prima grande novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio.
Il decreto riporta al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza obbligatoria almeno quinquennale
Cambiano le denominazioni dei corsi:
- Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
- Da attività a medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
- Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
Come già anticipato per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere
obbligatoriamente in presenza.
È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili
multimediali da usare in aula o in videoconferenza al posto della parte pratica in presenza.
Tuttavia eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).
Informazione e formazione antincendio
In base all’articolo 3 del decreto 2 settembre 2021, il datore di lavoro deve fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi di incendio presenti.
Quindi, tutti i lavoratori esposti devono essere informati sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di pericolo.
L’allegato I (“Gestione della sicurezza antincendio in esercizio”) specifica quali sono gli
argomenti da considerare:
• rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta e alle specifiche mansioni;
• misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro (con particolare riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo
corretto comportamento negli ambienti di lavoro; accorgimenti comportamentali legati
a scenari di emergenza, ad esempio in relazione all’uso di ascensori e porte e delle loro
modalità di apertura);
• ubicazione delle vie d’esodo;
• procedure da adottare in caso di incendio (in particolare per quanto riguarda le azioni da
attuare in caso di incendio, l’azionamento dell’allarme, le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro, le modalità di chiamata dei vigili del fuoco);
• nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
• nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Informazione e formazione devono basarsi sulla valutazione dei rischi e possono essere fornite al lavoratore anche predisponendo avvisi scritti, con le azioni essenziali da attuare in caso di pericolo.
In luoghi lavorativi di piccole dimensioni, l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
I nostri consigli
Come sopra riportato, il decreto prevede che i corsi programmati alla data del 04/10/2022
potranno essere svolti secondo le modalità attualmente in uso, pertanto vi consigliamo di
prenotare al più presto, presso la nostra segreteria, il vostro corso antincendio o l’eventuale aggiornamento, in modo da poter usufruire della possibilità di svolgere il corso ancora in video conferenza senza bisogno di effettuare alcun spostamento, e senza oneri aggiuntivi dovuti alla prova pratica. Inoltre avendo il corso validità 5 anni per il prossimo quinquennio i vostri addetti saranno in regola con tutti gli adempimenti di legge.
Per quanto riguarda l’informazione riteniamo, che in caso di uffici di piccole dimensioni sia
sufficiente inviare a tutti i lavoratori le misure antincendio e di evacuazione da adottare,
pertanto potrebbe essere sufficiente una piantina con indicato gli estintori uscite di sicurezza e vie di esodo. Negli uffici più strutturati sarà necessario oltre alla piantina un piano specifico relativo alle emergenze.