A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021, riepiloghiamo quanto in esso contenuto ed applicabile alle attività produttive/uffici:
a) Si confermano i protocolli del 24 aprile 2020 (rif. Art. 4)
b) Si conferma che “la mascherina DEVE ESSERE SEMPRE indossata all’interno dei luoghi di lavoro, anche alla propria postazione”, oltre che in ogni altra occasione durante l’attività lavorativa (Rif. Art. 1 comma 1)
c) Gli spostamenti sono possibili solo per comprovate esigenze lavorative (rif. Art 1 comma 4)
d) Le mascherine devono essere aderenti e coprire dal mento al naso compreso (rif. Art. 1 comma 8)
e) Oltre alla protezione delle vie respiratorie, devono essere previste le altre misure di riduzione del contagio, ovvero distanziamento e igiene delle mani (rif. Art.1 comma 9)
f) Si ricorda che non è possibile allontanarsi dal domicilio in presenza di temperatura corporea >di 37,5°C (Rif. Art. 1 comma 10 a))
g) È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza (rif. Art. 1 comma 10 o)
Tali disposizioni saranno valide fino al 5 marzo 2021